Convenzione

Art. 12

Misure cautelari

In vigore dal 28 lug 2012
. - Misure cautelari Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-12

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Misure cautelari (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo