Convenzione
Art. 12
Misure cautelari
In vigore dal 28 lug 2012
. - Misure cautelari
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno misure cautelari giudiziarie al fine di preservare i diritti e gli interessi delle Parti durante le procedure conseguenti ad un atto di corruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-12