Art. 11 · Ottenimento delle prove
Convenzione

Art. 11

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Ottenimento delle prove

In vigore dal 28 lug 2012
- Ottenimento delle prove Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-11