Art. 50

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all', comma 1, lettere a), e), f) e g), nonchè delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all' della decisione quadro; b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia; c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro; d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente; e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione; i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall', paragrafo 1, della decisione quadro; l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall', paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità; m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione; n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando: 1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem; 2) in uno dei casi di cui all', paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione; 3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione; 4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m); 5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano; 6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli e seguenti del codice penale; o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b); p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca: 1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione; 2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; 4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso; q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; r) prevedere, ai sensi dell', paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; 2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati; 4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell' del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l', comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica; t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r); u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall', paragrafo 1, lettere a) e b), e dall', paragrafo 1, della decisione quadro; v) prevedere che, nei casi indicati all', paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell' della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione; z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. 2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, n. 185: «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall'art. 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.». - Si riporta il testo dell' del codice penale: « (Reati commessi all'estero). - È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.». - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O: « (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. 2. Possano essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. 3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.». - Si riporta il testo dell', comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164: «3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell' del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonchè di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.». Allegato A La direttiva 2007/47/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 settembre 2007, n. L 247. La direttiva 2007/63/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2007, n. L 300. La direttiva 2008/43/CE pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2008, n. L 94. La direttiva 2008/62/CE pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162. La direttiva 2008/97/CE pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2008, n. L 318. Allegato B La direttiva 2005/47/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 luglio 2005, n. L 195. La direttiva 2005/94/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2006, n. L 10. La direttiva 2006/17/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38. La direttiva 2006/38/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. La direttiva 2006/42/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. La direttiva 2006/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n.L. 157. La direttiva 2006/54/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204. La direttiva 2006/86/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 294 La direttiva 2006/112/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347. La direttiva 2006/123/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376. La direttiva 2006/126/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403. La direttiva 2007/2/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108. La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154. La direttiva 2007/30/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165. La direttiva 2007/36/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2007, n. L 184. La direttiva 2007/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2007, n. L 182. La direttiva 2007/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 settembre 2007, n. L 247. La direttiva 2007/45/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 settembre 2007, n. L 247. La direttiva 2007/58/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. La direttiva 2007/59/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. La direttiva 2007/60/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288. La direttiva 2007/64/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2007, n. L 319. La direttiva 2007/65/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332. La direttiva 2007/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335. La direttiva 2008/5/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2008, n. L 27. La direttiva 2008/8/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 20 febbraio 2008, n. L 44. La direttiva 2008/9/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 20 febbraio 2008, n. L 44. La direttiva 2008/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2008, n. L 133. La direttiva 2008/50/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 aprile 2008, n. L 109. La direttiva 2008/51/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L 179. La direttiva 2008/52/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2008, n. L 136. La direttiva 2008/56/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164. La direttiva 2008/57/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191. La direttiva 2008/59/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2008, n. L 166. La direttiva 2008/63/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162. La direttiva2008/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2008, n. L 260. La direttiva 2008/71/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2008, n. L 213. La direttiva 2008/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2008, n. L 219. La direttiva 2008/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre 2008, n. L 255. La direttiva 2008/90/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267. La direttiva 2008/98/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. La direttiva 2008/100/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 285 La direttiva 2008/117/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 20 gennaio 2009, n. L 14. La direttiva 2008/118/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9.
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