Art. 12

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Modifica all' della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine) 1. Al comma 1 dell' della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, nè produrre vini Chianti DOCG". Note all': - Si riporta il testo dell', comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., così come modificato dalla presente legge: «1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. ''In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, nè produrre vini Chianti DOCG."; 2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. 3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE. 4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all', possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.».
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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Art. 12 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo