Art. 13

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all', un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall' del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE"; c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità deiconcimi, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Note all': - Il regolamento (CE) 2003/2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Art. 13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo