Capo I
Art. 6
Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11
In vigore dal 29 lug 2009
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti.
Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma";
b) all', comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:";
c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione";
d) dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Parità di trattamento) - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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