Art. 18
LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
In vigore dal 29 lug 2009
(Modifiche all' della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)
1. All' della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 3.999,96";
b) al comma 2, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "detto Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "detti Fondi".
Note all':
- Si riporta il testo dell', commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1969, n. 27, così come modificato dalla presente legge:
«1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale agricolo "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore "ad euro 3.999.96"; si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell', alle erogazioni a carico "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di "detti Fondi";, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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