Art. 21

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 29 lug 2009
(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità) 1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente: "4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato". Note all': - Si riporta il testo dell', comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., così come modificato dalla presente legge: «4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».
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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo