Art. 21
LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
In vigore dal 29 lug 2009
(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)
1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
"4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato".
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., così come modificato dalla presente legge:
«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-07-07;88#art-21