Capo II

Art. 16

Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58

In vigore dal 29 lug 2009
1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell' del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008"; b) il comma 1 dell' è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all', commi 1 e 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000"; c) il comma 2 dell' è sostituito dal seguente: "2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall' del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000". 2. All' del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall' del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli , paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall' del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro".
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urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88#art-16

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