Capo II
Art. 12
12 / 53Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
In vigore dal 29 lug 2009
1. Al comma 1 dell' della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, nè produrre vini Chianti DOCG".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-07-07;88#art-12