Art. 52
LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
In vigore dal 10 lug 2010
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)
1. Nell'esercizio della delega di cui all', comma 1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli , nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall' della decisione quadro;
2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative egiudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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