Accordo

Art. 23

ELIMINAZIONE DELLA COPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 24 giu 2009
ELIMINAZIONE DELLA COPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Croazia, l'Italia, nel calcolare !e proprie imposte sul reddito specificate nell' del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Croazia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Croazia: Se un residente della Croazia ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. sono imponibili in Italia, la Croazia ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. In tal caso, tuttavia, detta detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.
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ELIMINAZIONE DELLA COPPIA IMPOSIZIONE (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo