Accordo

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tate soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-20

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PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo