Art. 20 · PROFESSORI E INSEGNANTI
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Art. 20

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PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tate soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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