Accordo

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 24 giu 2009
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nei caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabiie organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-22

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ALTRI REDDITI (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo