Accordo

Art. 27

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 24 giu 2009
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo