Accordo
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 24 giu 2009
ENTRATA IN VIGORE
1. Gli Stati contraenti si notificheranno l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e 'e sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore:
(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore.
3. La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982. verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-29