Accordo

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 24 giu 2009
DENUNCIA II presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso l'Accordo cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO. Fatto a Roma il 29 ottobre 1999 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica di Croazia Firma Firma
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-30

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