Accordo

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 24 giu 2009
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Nonostante le disposizioni del comma 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente è un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo, o (ii) senza avere la nazionalità del primo Stato non è divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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