Accordo

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 24 giu 2009
IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne la Croazia: 1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak); 2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit); 3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak) ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta croata") (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-2

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