Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 24 giu 2009
DEFINIZIONI GENERALI Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Croazia" designa il territorio della Repubblica di Croazia oltre alle zone marittime al di fuori del limite esterno del mare territoriale, ivi compresi il fondo ed il sottosuolo marini, sulle quali la Repubblica di Croazia, conformemente al diritto internazionale e ai sensi della legislazione della Repubblica di Croazia, ha piena sovranità ed esercita i propri diritti; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano. come il contesto richiede. la Croazia o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone: (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano; rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Repubblica di Croazia, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato; 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, !e espressioni non diversamente definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'Accordo; ogni significato attribuito ai sensi delle leggi fiscali applicabili di quello Stato prevale sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di quello stesso Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75#art-a-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo