Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 24 giu 2009
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi sono resi in detto altro Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
i) ha la nazionalità di detto Stato; o
ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-19