Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-20