Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 24 giu 2009
STUDENTI
Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-21