Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 24 giu 2009
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Belarus, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belarus, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Belarus:
Se un residente della Belarus ritrae redditi (utili) o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Belarus deve accordare:
(a) una detrazione dall'imposta sul reddito (utili) di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(b) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito (utili) o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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