Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 24 giu 2009
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti corrisposti ad una persona fisica residente di uno Stato Contraente ai sensi della legislazione in materia di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo