Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 24 giu 2009
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti corrisposti ad una persona fisica residente di uno Stato Contraente ai sensi della legislazione in materia di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-18