Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo