Art. 9

Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti

In vigore dal 9 mag 2009
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la reclusione da otto a quindici anni. 2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-9

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