Art. 7
Attacco e distruzione di beni culturali
In vigore dal 9 mag 2009
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
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