Art. 7
Attacco e distruzione di beni culturali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-7
Attacco e distruzione di beni culturali
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La disposizione punisce chiunque compia un attacco contro un bene culturale protetto dalla Convenzione. La sanzione base prevede la reclusione da quattro a dodici anni. Se l'attacco colpisce un bene che gode di una protezione rafforzata, la pena aumenta ed è compresa tra cinque e quindici anni di reclusione. Infine, per entrambe le ipotesi, la pena viene ulteriormente incrementata se dall'attacco derivano il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
La norma mira a tutelare e salvaguardare i beni culturali dagli attacchi e dalle distruzioni, prevedendo severe sanzioni penali per chi li colpisce.
La norma si applica a chiunque compia un attacco contro beni culturali protetti o sottoposti a protezione rafforzata.
Durante un'azione offensiva, un soggetto sferra un attacco contro un monumento storico che rientra tra i beni a protezione rafforzata. A seguito dell'attacco, la struttura subisce un grave danneggiamento e parziale distruzione. Il responsabile sarà punito con la reclusione da cinque a quindici anni, con un ulteriore aumento della pena per via del danno effettivo arrecato.
È prevista la reclusione da quattro a dodici anni per l'attacco a un bene protetto; reclusione da cinque a quindici anni se il bene è a protezione rafforzata; aumento delle pene se ne consegue danneggiamento, deterioramento o distruzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.