Art. 6

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 mag 2009
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. 2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali: a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero; b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-6

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