Art. 11
Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti
In vigore dal 9 mag 2009
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-11