Art. 11

Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti

In vigore dal 9 mag 2009
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata. 2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-11

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Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo