Art. 14
Reati militari, giurisdizione e competenza
In vigore dal 9 mag 2009
1. I reati di cui agli sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.
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