Art. 12

Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti

In vigore dal 9 mag 2009
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 è aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;45#art-12

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