Trattato
Art. XI-bis
Informazioni sensibili contenute nella richiesta
In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XI bis
Informazioni sensibili contenute nella richiesta
La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta è impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-xi-bis