Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 28 mar 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'.a) dello Strumento di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge e dall'.a) dello Strumento di cui al citato , comma 1, lettera b).
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-rd-2