Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 28 mar 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'.a) dello Strumento di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge e dall'.a) dello Strumento di cui al citato , comma 1, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo