Trattato
Art. 18-ter
Squadre investigative comuni
In vigore dal 28 mar 2009
Squadre investigative comuni
1. Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti.
2. Le procedure in base alle quali la squadra dovrà operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, così come determinate dai rispettivi Stati interessati.
3. Le autorità competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessità, l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione.
4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.
Storico versioni
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