Trattato
Art. XV
Richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati
In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XV
Richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati
1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva della.Parte Richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
2. Se l'Italia riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati ai seguenti:
a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
d) la gravità dei reati;
e) la cittadinanza della vittima;
f) la possibilità di eventuale estradizione successiva tra gli
Stati richiedenti, e
g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.
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