Trattato
Art. XVI
Principio di specialità e ri-estradizione
In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XVI
Principio di specialità e ri-estradizione
1. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per:
a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;
b) un reato commesso dopo la consegna della persona;
oppure
c) un reato per il quale l'autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte Richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'Articolo X.
2. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della Parte Richiedente, nè l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:
a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;
b) tale persona non lascia il territorio della Parte Richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-xvi