Trattato

Art. XVI

Principio di specialità e ri-estradizione

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XVI Principio di specialità e ri-estradizione 1. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per: a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione; b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure c) un reato per il quale l'autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte Richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'Articolo X. 2. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della Parte Richiedente, nè l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se: a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure; b) tale persona non lascia il territorio della Parte Richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.
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Principio di specialità e ri-estradizione (Art. XVI Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo