Art. XI-bis · Informazioni sensibili contenute nella richiesta
Trattato

Art. XI-bis

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Informazioni sensibili contenute nella richiesta

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO XI bis Informazioni sensibili contenute nella richiesta La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta è impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.
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