Accordo
Art. 17
In vigore dal 11 apr 2008
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-17