Accordo
Art. 14
In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-14