Accordo

Art. 18

In vigore dal 11 apr 2008
Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale. Le duè Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-18

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