Accordo
Art. 20
In vigore dal 11 apr 2008
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interna all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto Tegucigalpa il 7 maggio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'HONDURAS
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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