Accordo
Art. 15
In vigore dal 11 apr 2008
Porti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:
a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b - organizzazione dì seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e !a partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-15