Accordo

Art. 12

In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-12

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