Accordo
Art. 8
In vigore dal 11 apr 2008
Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine dì verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-8