Accordo

Art. 4

In vigore dal 11 apr 2008
Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-4

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