Accordo

Art. 5

In vigore dal 11 apr 2008
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-5

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