Art. 5
Accordo

Art. 5

5 / 20
In vigore dal 11 apr 2008
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67#art-a-5