Accordo

Art. 18

Definizione di "Parti"

In vigore dal 9 apr 2008
Definizione di "Parti" Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati membri, oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e, d'altro lato, gli Stati Uniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;54#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo